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LA COSTITUZIONE
l'art.29
della Costituzione: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato
sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
CODICE CIVILE
Art.143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il
matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e
alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.
Art.143bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al
proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato
vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art.144. Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare
e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato.
Art.147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad
ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli.
Art.148. Concorso
negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista
nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i
genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o
naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore,
costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione
nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione é regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto
di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del
processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento
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